Statuto-Titolo IV-Attività Amministrativa
Art.58 Obiettivi dell'attività Amministrativa
Art.59 Servizi Pubblici Comunali
Art.60 Forme di gestione dei Servizi Pubblici
Art.61 Aziende Speciali
Art.62 Struttura delle Aziende Speciali
Art.63 Istituzioni
Art.64 Società per Azioni o a Responsabilità
Limitata
Art.65 Convenzioni
Art.66 Consorzi
Art.67 Accordi di Programma
Art.58 Obiettivi dell'attività Amministrativa
1.
Il Comune informa la propria attività
amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di
efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2.
Gli organi istituzionali del Comune ed i
dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli
interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e
dai regolamenti di attuazione.
3.
Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze
dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto,
nonchè forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
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Art.59 Servizi Pubblici
Comunali
1.
Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici
che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività
rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile
dalla comunità locale.
2.
I servizi da gestirsi con diritto di privativa
sono stabiliti dalla legge.
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Art.60 Forme di Gestione dei Servizi Pubblici
1.
Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione
e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a)
In economia, quando per le modeste dimensioni o
per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una
istituzione od un'azienda;
b)
In concessione a terzi quando esistano ragioni
tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)
A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione
di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)
A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi
sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)
A mezzo di società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in
relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri
soggetti pubblici e privati.
f)
A mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di
programma, unioni di comuni nonchè in ogni altra forma consentita dalla legge
2.
Il Comune può partecipare a società per azioni, a
prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva
in via esclusiva al Comune.
3.
Il Comune può altresì dare impulso e partecipare,
anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali
avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4.
I poteri, ad eccezione del referendum, che il
presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune
sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle
società di capitali a maggioranza pubblica.
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Art.61 Aziende Speciali
1.
Il Consiglio Comunale può deliberare la
costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia
gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2.
Le aziende speciali informano la loro attività a
criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno
l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso
l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3.
I servizi di competenza delle aziende speciali
possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa
stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei
servizi.
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Art.62 Struttura delle
Aziende Speciali
1.
Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la
struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2.
Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di
amministrazione, il Presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3.
Il Presidente e gli amministratori delle aziende
speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di
eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o
amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende
pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4.
Il direttore è assunto per pubblico concorso,
salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere
alla chiamata diretta.
5.
Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del
collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina
gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i
criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o
servizi.
6.
Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci
annuali e pluriennali. I programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali
ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7.
Gli amministratori delle aziende speciali possono
essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza
o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione
approvate dal Consiglio Comunale.
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Art.63 Istituzioni
1.
Le istituzioni sono organismi strumentali del
Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2.
Sono organi delle istituzioni il Consiglio di
amministrazione, il Presidente ed il direttore.
3.
Gli organi dell'istituzione sono nominati dal
Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata
inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità
dell'amministrazione.
4.
Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le
finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali
per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva
i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle
aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5.
Il Consiglio di amministrazione provvede alla
gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli
indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e
funzionali previste nel regolamento.
&. Il regolamento può anche
prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o
al controllo dell'istituzione.
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Art.64 Società per Azioni o
a Responsabilità Limitata
1.
II Consiglio Comunale può approvare la
partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la
gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro
costituzione.
2.
Nel caso di servizi pubblici di primaria
importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali
enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3.
L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di
quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni
caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di
amministrazione.
4.
II Comune sceglie i propri rappresentanti tra
soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli
atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5.
I Consiglieri comunali non possono essere nominati
nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità
limitata.
6.
Il Sindaco o un suo delegato partecipa
all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7.
II Consiglio Comunale provvede a verificare
annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed
a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato
nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
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Art.65 Convenzioni
1.
Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta,
delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri
enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi
pubblici.
2.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,
le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.
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Art.66 Consorzi
1.
Il Comune può partecipare alla costituzione di
consorzi, con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi
secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2.
A questo fine il Consiglio Comunale approva, a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi del
precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3.
La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico
del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno
essere pubblicati per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.
4.
Il Sindaco od
un suo delegato fa parte dall'Assemblea del consorzio, con responsabilità pari
alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del
consorzio
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Art.67 Accordi di Programma
1.
Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di
opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri
soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune
sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle
azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro
connesso adempimento.
2.
L'accordo di programma, consistente nel consenso
unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei
Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita
conferenza la quale provvede altresì alla approvazione finale dell'accordo
stesso ai sensi dell'art.27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n.142,
modificato dall'art.17, comma 9, della legge n. 127/97.
3.
Qualora l'accordo sia adottato con decreto del
Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici,
l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale
entro trenta giorni a pena di decadenza
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