Statuto - Titolo VI - Finanza e Contabilità
Art.86 Ordinamento
Art.87 Attività Finanziaria del Comune
Art.88 Amministrazione dei Beni Comunali
Art.89 Bilancio Comunale
Art.90 Rendiconto della Gestione
Art.91 Attività Contrattuale
Art.92 Revisore dei Conti/Collegio dei Revisori
dei Conti
Art.93 Tesoreria
Art.94 Controllo Economico della Gestione
Art.86 Ordinamento
1. L'ordinamento della finanza del Comune è disciplinato dalla legge e nei
limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia
finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia è altresì titolare di
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio
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Art.87 Attività Finanziaria del Comune
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie,
addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti
per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre
entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni
altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici
comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici
ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione
erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime
e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei
soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla
Costituzione, ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più
deboli della popolazione.
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Art.88 Amministrazione dei Beni Comunali
1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e
patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente
al Segretario ed al Ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle
successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti,
carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a
funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di
regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso
con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni,
riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio,
debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di
passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di
opere pubbliche.
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Art.89 Bilancio Comunale
1. L'ordinamento contabile del Comune e disciplinato dalla legge dello Stato e,
nei limiti da questa fissati, dal regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di
previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale
entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della
universalità, unità, annualità, veridicità pubblicità, dell'integrità e del
pareggio economico e finanziario.
3. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in
modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di
regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo
l'atto adottato.
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Art.90 Rendiconto della Gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria e
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico
ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno
dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonchè la
relazione del collegio dei revisori dei conti.
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Art.91 Attività Contrattuale
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede
mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi,
alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del
responsabile del servizio ovvero da deliberazione del Consiglio Comunale o della
Giunta secondo la rispettiva competenza.
3. La determinazione o la deliberazione deve indicare il fine che con il
contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali nonchè le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni
vigenti.
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Art.92 Revisore dei Conti/Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due (2) candidati, il
revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore / l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e
documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta
ed è revocabile per inadempienza nonchè quando ricorrono gravi motivi che
influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore / l'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella
sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza
del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che
accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore/l'organo di revisione
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore / l'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella
gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il revisore / l'organo di revisione risponde della verità delle sue
attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon
padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti/all'organo di revisione possono essere affidate le
ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonchè alla partecipazione
al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui
all'art.20 del D.Lgs.3 febbraio 1993 n. 29.
8. Non può essere nominato revisore colui il quale negli ultimi cinque anni
abbia ricoperto la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere o Difensore Civico.
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Art.93 Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai
debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del
servizio di riscossione dei tributi;
b) La riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è
tenuto a dare comunicazione all'ente entro........ giorni.
c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti
degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di
ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme
stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dai
regolamento di contabilità nonchè da apposita convenzione.
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Art.94 Controllo Economico della Gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire
operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza
della gestione dei fondi loro assegnati dai bilancio ed agli obiettivi fissati
dalla Giunta e dai Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che,
insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore
competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di
competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.
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