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Statuto-Titolo III-Istituzioni di Partecipazione e Diritti dei Cittadini


Capo I - Associazionismo
-Art.37 Libere forme associative
-Art.38 La partecipazione delle libere forme associative
-Art.39 Pareri consultivi
-Art.40 Osservatorio permanente
-Art.41 Commissione permanente per le pari opportunità
-Art.42 Commissione permanente sullo sviluppo e l'occupazione
-Art.43 I rioni
-Art.44 Associazione Pro-Loco


Capo II - Modalità di Partecipazione
-Art.45 Referendum consultivo
-Art.46 Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione
-Art.47 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini


Capo III - Difensore Civico
-Art.48 Nomina
-Art.49 Decadenza
-Art.50 Funzioni
-Art.51 Facoltà e Prerogative
-Art.52 Relazione Annuale
-Art.53 Indennità di funzione


Capo IV - Procedimento Amministrativo
-Art.54 Diritto di intervento nei procedimenti
-Art.55 Procedimenti ad istanza di parte
-Art.56 Procedimenti ad impulso di ufficio
-Art.57 Determinazione del contenuto dell'atto



Capo I
Associazionismo



Art.37 Libere forme associative
1. Il Comune riconosce e valorizza anche su base rionale, le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.


A tal fine il Comune:


a) Sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità anche attraverso la erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, la assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;


b) Definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;


c) Può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali o ricreative;


d) Coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nell'attuazione di iniziative sociali e culturali.


e) Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonchè la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.


f) Le associazioni operanti nel comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni.


g) L'albo viene annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.



Art.38 La partecipazione delle libere forme associative


1. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale attraverso la istituzione di tre (3) Consulte;


2. Le consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi elettivi attraverso;


a) Formulazione di pareri consultivi richiesti dagli organi dell'Amministrazione Comunale;


b) Formulazione di rilievi, raccomandazioni e proposte relative alle attività, ai servizi e agli atti del Comune;


c) Collaborazione con le commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano per invito e su loro richiesta con la sezione preposta al settore di attività della commissione;


d) Un apposito regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento delle consulte;


3. Gli amministratori del Comune, delle Aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni Comunali non possono far parte delle consulte;


4. Le consulte sono elette ogni tre anni dalle associazioni ed organismi registrati nei rispettivi albi, con le modalità stabilite da un apposito regolamento.



Art.39 Pareri consultivi


1. Il regolamento disciplina i termini e le modalità di pareri alle Consulte.


2. I pareri consultivi richiesti alle Consulte da parte degli organi dell'Amministrazione comunale debbono comunque essere da questa rimessi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenze l'Amministrazione può stabilire termini di tempo più restrittivi. Trascorsi i termini di cui al precedente comma, l'organo che ha richiesto il parere sarà legittimato ad operare a prescindere da questo.


3. La richiesta di parere, da parte degli organi dell'Amministrazione comunale, ha carattere obbligatorio nei seguenti casi:


a) regolamenti comunali relativi alle attività ed al funzionamento dei servizi che rientrano nei settori di attività delle singole consulte;


b) bilancio preventivo annuale o piano pluriennale degli investimento.


4. Il Comune consulta anche su loro richiesta le OO.SS. dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le Organizzazioni della Cooperazione e le altre organizzazioni economiche e sociali.


5. La consultazione è obbligatoria in occasione della approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario, del P.R.G., dei piani commerciali, e dei piani urbani del traffico.


6. Le Organizzazioni di cui al primo comma possono rivolgere interrogazione scritta al C.C. e alla Giunta Municipale in funzione delle relative competenze.


7. La risposta è comunicata per iscritto.

Art.40 Osservatorio permanente sull'ordine pubblico
Il consiglio comunale istituisce l'osservatorio permanente sull'ordine pubblico secondo le modalità previste in apposito regolamento.

Art.41 Commissione per le pari opportunità
1. Il Consiglio Comunale, ai sensi per gli effetti e le finalità di cui al comma 2 lett. f) e comma 4 dell'art.2 dello stesso Statuto, istituisce per tutta la durata in carica la commissione delle pari opportunità.


2. Di essa fanno parte le elette del Consiglio comunale ed esperte esterne di accreditata competenza e/o esperienza professionale che abbiano maturato esperienze di carattere scientifico, giuridico, culturale, produttivo, politico sindacale sulla condizione femminile ed operato nel sociale.


3. I compiti, le funzioni, i criteri di individuazione e di designazione delle esperte, il funzionamento della commissione saranno demandati ad apposito regolamento.

Art.42 Commissione permanente sullo sviluppo e l'occupazione
1. È formata da una rappresentanza del Consiglio comunale.


2. Si avvale di esperti esterni ed attraverso indagini e dati cura il monitoraggio sullo sviluppo economico sociale ed occupazionale di San Pietro Vernotico.


3. Si demandano le modalità di funzionamento ad apposito regolamento.

Art.43 I Rioni

1. I Rioni di San Pietro Vernotico sono: Chiazza Rande, Crucicchia, Forche, Fuessu, Lezza, Sciardine, Strata te Brindisi.


2. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio comunale, sono stabiliti i principi concernenti l'organizzazione e il funzionamento di sette Rioni cittadini, le attribuzioni e le modalità per la elezione dei capi-rione, dei consiglieri e degli altri organi sociali.

Art.44 Associazione Pro-Loco

1. Il Comune riconosce alla locale Associazione Pro-Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonchè di promozione dell'attività turistica, soprattutto tenendo presente i seguenti punti:


a) Valorizzazione turistico-culturale e salvaguardia del patrimonio storico-ambientale della località;


b) Miglioramento delle condizioni generali di soggiorno;


c) Assistenza e informazione turistica;


d) Promozione di attività ricreative e partecipative inerenti il turismo e la cultura.


2. La locale associazione Pro-Loco può perseguire le sue finalità anche con la collaborazione dei Rioni e di altre associazioni interessate ed iscritte all'Albo.


Capo II
Modalità di Partecipazione


Art.45 Referendum consultivo



1. Nelle materie di competenza del Consiglio comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed alla organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione in ordine a questioni di notevole rilievo per la collettività cittadina.


2. Il referendum è indetto dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.


3. Il Difensore Civico decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.


4. Il Difensore Civico, può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.


5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 maggio ed il 15 giugno o tra il 15 ottobre ed il 15 novembre.


6. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali in cui si procede alla elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco.


7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.


8. Il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione referendaria le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato dai 2/3 dei consiglieri assegnati.


9. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per la indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art.46 Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione


1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 1/20 degli aventi diritti al voto, possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.


2. Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonchè gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.


3. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.


4. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.


5. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.


6. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

Art.47 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini


1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.


2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale a domanda o d'ufficio deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.


3. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo si intende di trenta giorni.


4. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.


5. I cittadini hanno diritto nelle forme stabilite dal regolamento a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.


6. L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità a tal fine il Comune istituisce l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.


7. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal Regolamento.


8. Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Capo III
Difensore Civico



Art.48 Nomina


1. IL Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri. Dopo due votazione infruttuose, per l'elezione da tenersi nell'adunanza successiva è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.


2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo, può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.


3. All'ufficio di difensore Civico è preposta una persona che per esperienza acquisita offra garanzia di competenza, probità ed obiettività di giudizio che sia in possesso di laurea in Giurisprudenza, in Scienze Politiche, Economia e Commercio od equipollenti, oppure abbia ricoperto la carica pubblico-amministrativa (Sindaco, Assessore) o di consigliere comunale per almeno un quinquennio ovvero di funzionario statale, regionale, degli enti locali in quiescenza con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato.


4. II Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.


5. Non può essere nominato Difensore Civico:


a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;


b) I parlamentari, i Consiglieri regionali, Provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;


c) I dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;


d) Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;


e) Chi sia coniuge o ascendente, discendente, parente o affine fino al quarto grado degli amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario Comunale.


f) Chi esercita qualsiasi attività professionale o commerciali che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.



Art.49 Decadenza


1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti all'Amministrazione Comunale.


2. La decadenza e pronunciata dal Consiglio Comunale.


3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri;


4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.



Art.50 Funzioni



1. II Difensore Civico, ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali. Nonchè il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.


2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stato violata la legge, lo statuto, od il regolamento.


3. II Difensore Civico deve provvedere affinchè la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinchè la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.


4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinchè a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.


5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.


6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.17, comma 38 della Legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall'art.17, comma 39, dell'ultima legge citata.



Art.51 Facoltà e Prerogative


1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.


2. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato, può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.


3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.


4. II Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati.


5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'Organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.


6. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della P.A. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.



Art.52 Relazione Annuale


1. II Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.


2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonchè a garantire l'imparzialità delle decisioni.


3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.


4. Tutte le volte che ne ravvisa 1'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinchè siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.



Art.53 Indennità di Funzione


§ Al Difensore Civico viene corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.



Capo IV
Procedimento Amministrativo



Art.54 Diritto di Intervento nei Procedimenti


1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.


2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile della procedura o di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito nonchè il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.



Art.55 Procedimenti ad istanza di parte


1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.


2. II Funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.


3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.


4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.


5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.



Art.56 Procedimenti ad Impulso di Ufficio


1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.


2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.


3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione mediante manifesti da affiggere in appositi spazi pubblicitari.



Art.57 Determinazione del contenuto dell'atto


1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.


2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'azione amministrativa.



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