Statuto-Titolo III-Istituzioni di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo I - Associazionismo
-Art.37 Libere forme associative
-Art.38 La
partecipazione delle libere forme associative
-Art.39 Pareri consultivi
-Art.40
Osservatorio permanente
-Art.41 Commissione
permanente per le pari opportunità
-Art.42
Commissione permanente sullo sviluppo e l'occupazione
-Art.43 I rioni
-Art.44 Associazione Pro-Loco
Capo II - Modalità di Partecipazione
-Art.45 Referendum consultivo
-Art.46 Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della
popolazione
-Art.47
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
Capo III - Difensore Civico
-Art.48 Nomina
-Art.49 Decadenza
-Art.50 Funzioni
-Art.51 Facoltà e Prerogative
-Art.52 Relazione Annuale
-Art.53 Indennità di funzione
Capo IV - Procedimento Amministrativo
-Art.54 Diritto di
intervento nei procedimenti
-Art.55 Procedimenti ad
istanza di parte
-Art.56 Procedimenti ad
impulso di ufficio
-Art.57 Determinazione
del contenuto dell'atto
Capo I
Associazionismo
Art.37 Libere forme associative
1. Il Comune riconosce e valorizza anche su base rionale, le libere forme
associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini
sociali e culturali non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e
di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
A tal fine il Comune:
a) Sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità
riconosciute di interesse dell'intera comunità anche attraverso la erogazione di
contributi, secondo le norme del relativo regolamento, la assunzione di
iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
b) Definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di
programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli
organismi consultivi istituiti;
c) Può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti
l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali o ricreative;
d) Coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e
nell'attuazione di iniziative sociali e culturali.
e) Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune, le associazioni devono
preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità
previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione
all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la
rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonchè la pubblicità degli atti
degli organi sociali e dei bilanci.
f) Le associazioni operanti nel comune, in possesso di detti requisiti, sono
iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni.
g) L'albo viene annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento
sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
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Art.38 La partecipazione delle libere forme associative
1. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle associazioni
all'amministrazione locale attraverso la istituzione di tre (3) Consulte;
2. Le consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei
confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi elettivi attraverso;
a) Formulazione di pareri consultivi richiesti dagli organi dell'Amministrazione
Comunale;
b) Formulazione di rilievi, raccomandazioni e proposte relative alle attività,
ai servizi e agli atti del Comune;
c) Collaborazione con le commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni
partecipano per invito e su loro richiesta con la sezione preposta al settore di
attività della commissione;
d) Un apposito regolamento disciplina le modalità di costituzione e di
funzionamento delle consulte;
3. Gli amministratori del Comune, delle Aziende speciali, dei consorzi e delle
istituzioni Comunali non possono far parte delle consulte;
4. Le consulte sono elette ogni tre anni dalle associazioni ed organismi
registrati nei rispettivi albi, con le modalità stabilite da un apposito
regolamento.
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Art.39 Pareri consultivi
1. Il regolamento disciplina i termini e le modalità di pareri alle Consulte.
2. I pareri consultivi richiesti alle Consulte da parte degli organi
dell'Amministrazione comunale debbono comunque essere da questa rimessi entro
venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenze
l'Amministrazione può stabilire termini di tempo più restrittivi. Trascorsi i
termini di cui al precedente comma, l'organo che ha richiesto il parere sarà
legittimato ad operare a prescindere da questo.
3. La richiesta di parere, da parte degli organi dell'Amministrazione comunale,
ha carattere obbligatorio nei seguenti casi:
a) regolamenti comunali relativi alle attività ed al funzionamento dei servizi
che rientrano nei settori di attività delle singole consulte;
b) bilancio preventivo annuale o piano pluriennale degli investimento.
4. Il Comune consulta anche su loro richiesta le OO.SS. dei lavoratori
dipendenti ed autonomi, le Organizzazioni della Cooperazione e le altre
organizzazioni economiche e sociali.
5. La consultazione è obbligatoria in occasione della approvazione del bilancio
preventivo per l'esercizio finanziario, del P.R.G., dei piani commerciali, e dei
piani urbani del traffico.
6. Le Organizzazioni di cui al primo comma possono rivolgere interrogazione
scritta al C.C. e alla Giunta Municipale in funzione delle relative competenze.
7. La risposta è comunicata per iscritto.
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Art.40 Osservatorio permanente sull'ordine pubblico
Il consiglio comunale istituisce l'osservatorio permanente sull'ordine pubblico
secondo le modalità previste in apposito regolamento.
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Art.41 Commissione per le pari opportunità
1. Il Consiglio Comunale, ai sensi per gli effetti e le finalità di cui al comma
2 lett. f) e comma 4 dell'art.2 dello stesso Statuto, istituisce per tutta la
durata in carica la commissione delle pari opportunità.
2. Di essa fanno parte le elette del Consiglio comunale ed esperte esterne di
accreditata competenza e/o esperienza professionale che abbiano maturato
esperienze di carattere scientifico, giuridico, culturale, produttivo, politico
sindacale sulla condizione femminile ed operato nel sociale.
3. I compiti, le funzioni, i criteri di individuazione e di designazione delle
esperte, il funzionamento della commissione saranno demandati ad apposito
regolamento.
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Art.42 Commissione permanente sullo sviluppo e l'occupazione
1. È formata da una rappresentanza del
Consiglio comunale.
2. Si avvale di esperti esterni ed attraverso indagini e dati cura il
monitoraggio sullo sviluppo economico sociale ed occupazionale di San Pietro
Vernotico.
3. Si demandano le modalità di funzionamento ad apposito regolamento.
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Art.43 I Rioni
1. I Rioni di San Pietro Vernotico sono: Chiazza Rande, Crucicchia, Forche,
Fuessu, Lezza, Sciardine, Strata te Brindisi.
2. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio comunale, sono stabiliti i
principi concernenti l'organizzazione e il funzionamento di sette Rioni
cittadini, le attribuzioni e le modalità per la elezione dei capi-rione, dei
consiglieri e degli altri organi sociali.
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Art.44 Associazione Pro-Loco
1. Il Comune riconosce alla locale Associazione Pro-Loco il ruolo di strumento
di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonchè di
promozione dell'attività turistica, soprattutto tenendo presente i seguenti
punti:
a) Valorizzazione turistico-culturale e salvaguardia del patrimonio
storico-ambientale della località;
b) Miglioramento delle condizioni generali di soggiorno;
c) Assistenza e informazione turistica;
d) Promozione di attività ricreative e partecipative inerenti il turismo e la
cultura.
2. La locale associazione Pro-Loco può perseguire le sue finalità anche con la
collaborazione dei Rioni e di altre associazioni interessate ed iscritte
all'Albo.
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Capo II
Modalità di Partecipazione
Art.45 Referendum consultivo
1. Nelle materie di competenza del Consiglio comunale, ad eccezione di quelle
attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed
alla organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle
designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di
acquisire il preventivo parere della popolazione in ordine a questioni di
notevole rilievo per la collettività cittadina.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale,
assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di
almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al
momento dell'inizio della raccolta delle firme.
3. Il Difensore Civico decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
4. Il Difensore Civico, può essere chiamato anche ad esprimersi in via
preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle
materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la
valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi
richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni
anno, in giorni compresi tra il 15 maggio ed il 15 giugno o tra il 15 ottobre ed
il 15 novembre.
6. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di
voto, con esclusione delle tornate elettorali in cui si procede alla elezione
del Consiglio Comunale e del Sindaco.
7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi
diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la
maggioranza dei consensi validamente espressi.
8. Il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione
dell'esito della consultazione referendaria le determinazioni conseguenti,
coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori. Il mancato recepimento
delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato
dai 2/3 dei consiglieri assegnati.
9. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle
firme, le procedure ed i termini per la indizione della consultazione
referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel
regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
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Art.46 Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della
popolazione
1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 1/20 degli aventi diritti
al voto, possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di
atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con
esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e
consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli
strumenti di pianificazione.
2. Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa
popolare, nonchè gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere
corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in
cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento
amministrativo e la partecipazione.
3. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati
in possesso del comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli
uffici.
4. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro
sessanta giorni dalla loro presentazione.
5. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della
popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera
partecipazione dei cittadini interessati.
6. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso
inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.
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Art.47 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità,
efficienza e trasparenza.
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale a domanda o
d'ufficio deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
3. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento
amministrativo si intende di trenta giorni.
4. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario,
regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere
comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al
destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre
ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va
presentato.
5. I cittadini hanno diritto nelle forme stabilite dal regolamento a partecipare
attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici
diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
6. L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità a tal
fine il Comune istituisce l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
7. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto
di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal
Regolamento.
8. Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso
o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o
i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo
svolgimento dell'attività amministrativa.
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Capo III
Difensore Civico
Art.48 Nomina
1. IL Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia
scelto in forma di convenzionamento con altri comuni a scrutinio segreto ed a
maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri. Dopo due votazione infruttuose, per
l'elezione da tenersi nell'adunanza successiva è sufficiente la maggioranza dei
voti dei consiglieri assegnati.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo, può far
pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone
apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. All'ufficio di difensore Civico è preposta una persona che per esperienza
acquisita offra garanzia di competenza, probità ed obiettività di giudizio che
sia in possesso di laurea in Giurisprudenza, in Scienze Politiche, Economia e
Commercio od equipollenti, oppure abbia ricoperto la carica
pubblico-amministrativa (Sindaco, Assessore) o di consigliere comunale per
almeno un quinquennio ovvero di funzionario statale, regionale, degli enti
locali in quiescenza con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato.
4. II Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed
esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato Difensore Civico:
a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere
comunale;
b) I parlamentari, i Consiglieri regionali, Provinciali e comunali, i membri dei
consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di
controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
c) I dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone
giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con
l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni
o contributi;
d) Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;
e) Chi sia coniuge o ascendente, discendente, parente o affine fino al quarto
grado degli amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario Comunale.
f) Chi esercita qualsiasi attività professionale o commerciali che costituisca
l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.
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Art.49 Decadenza
1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una
condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause
inerenti all'Amministrazione Comunale.
2. La decadenza e pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con
deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri;
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini
la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.
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Art.50 Funzioni
1. II Difensore Civico, ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici
del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei
regolamenti comunali. Nonchè il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e
stranieri.
2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per
iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stato violata la legge, lo
statuto, od il regolamento.
3. II Difensore Civico deve provvedere affinchè la violazione, per quanto
possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa
affinchè la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di
legge.
4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinchè a tutti i cittadini siano
riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di
chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo
ufficio almeno un giorno alla settimana.
6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui
all'art.17, comma 38 della Legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità
previste dall'art.17, comma 39, dell'ultima legge citata.
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Art.51 Facoltà e Prerogative
1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a
disposizione dell'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi ed alle
attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato, può consultare gli atti
ed i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di
pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e
richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il
segreto di ufficio.
4. II Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio
operato, verbalmente o per iscritto al cittadino che gli ha richiesto
l'intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità od
i ritardi riscontrati.
5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'Organo competente ad adottare gli
atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il
contenuto.
6. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon
andamento delle attività della P.A. di presenziare, senza diritto di voto o di
intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni concorsuali, aste pubbliche,
licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della
data di dette riunioni.
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Art.52 Relazione Annuale
1. II Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione
relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti,
le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i
suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì
indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività
amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonchè a garantire
l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i
Consiglieri Comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa 1'opportunità, il Difensore Civico può
segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinchè siano discussi nel
Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.
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Art.53 Indennità di Funzione
§ Al Difensore Civico viene corrisposta una indennità di funzione il cui importo
è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.
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Capo IV
Procedimento Amministrativo
Art.54 Diritto di Intervento nei Procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in
un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi
espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario
responsabile della procedura o di colui che è delegato ad adottare le decisioni
in merito nonchè il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
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Art.55 Procedimenti ad istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato
l'istanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario o dall'amministratore
che deve pronunciarsi in merito.
2. II Funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta
giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento
amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine
stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su
diritti od interessi legittimi di altri soggetti il Funzionario responsabile
deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte
o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
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Art.56 Procedimenti ad Impulso di Ufficio
1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il Funzionario responsabile
deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od
interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto
amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi
di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli
interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di
essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'amministratore
che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la
comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la
pubblicazione mediante manifesti da affiggere in appositi spazi pubblicitari.
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Art.57 Determinazione del contenuto dell'atto
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state
puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo
dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la
Giunta Comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e
che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il
pubblico interesse e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
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