Statuto-Titolo II-Organi e Funzioni del Comune
Capo I
-Art.10 Organi del Comune
-Art.11 Obbligo di astensione
Capo II - Il Consiglio Comunale
-Art.12 Elezione, composizione
e durata
-Art.13 Competenze del
Consiglio Comunale
-Art.14 Funzioni
di indirizzo politico amministrativo
-Art.15 Funzioni
di controllo politico amministrativo
-Art.16 Diritti e
doveri dei Consiglieri Comunali
-Art.17 Dimissioni del
Consigliere Comunale
-Art.18 Gruppi
consiliari e conferenza dei capi gruppo
-Art.19 Prima seduta del Consiglio
-Art.20 Presidenza del Consiglio
-Art.21 Attribuzioni
del Presidente del Consiglio
-Art.22 Funzionamento del
Consiglio
-Art.23 Commissioni
consiliari permanenti
-Art.24 Commissioni speciali
Capo III - Il Sindaco e Giunta Comunale
-Art.25 Il Sindaco
-Art.26 Competenze del Sindaco
-Art.27 Il Vice Sindaco
-Art.28 Deleghe e incarichi
-Art.29 Cessazione della
carica di Sindaco
-Art.30 Composizione della Giunta
-Art.31 Funzionamento della Giunta
-Art.32 Competenze della Giunta
-Art.33 Revoca degli assessori
-Art.34 Mozione di sfiducia
-Art.35 Divieto
generale di incarichi e consulenze
-Art.36 Pubblicità delle
spese elettorali
Capo I
Art.10 Organi del Comune
1. Sono organi di governo del Comune il consiglio comunale, la giunta comunale e
il sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi la rappresentanza democratica della comunità e
l'attuazione dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto.
3. La legge e lo statuto regolano, l'attribuzione delle funzioni e i rapporti
fra gli organi elettivi, per realizzare un efficiente governo della
municipalità.
▲
Art.11 Obbligo di astensione
1. I componenti degli Organi del Comune devono astenersi dal prendere parte agli
atti, ai provvedimenti ed alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro
proprie del Comune e degli Enti o aziende da esso dipendenti o soggetti alla sua
amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di
interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini
fino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Devono, inoltre, astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente
in servizi, esazioni di diritti, somministrazione di beni e servizi o appalti di
opere del Comune o degli Enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o
tutela.
3. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di
allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario
Generale, e al Funzionario che esercita le funzioni vicarie.
▲
Capo II
Il Consiglio Comunale
Art.12 Elezione, Composizione e Durata
1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto.
2. L'elezione del consiglio comunale, la durata in carica, il numero e la
composizione giuridica dei consiglieri, nonchè le cause di ineleggibilità,
incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica
per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a cinque sedute
consecutive del Consiglio.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità
previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso
di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
6. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il
rinnovo dell'organo, il consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello
scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei
limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
▲
Art.13 Competenze del Consiglio Comunale
1. Il consiglio, primaria espressione democratica della comunità, indirizza
l'azione generale dell'amministrazione ed esercita sulla stessa il controllo
politico amministrativo, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
stabiliti con il documento programmatico e con gli atti fondamentali, ivi
compresi i documenti di bilancio.
2. Il consiglio ha competenza esclusiva nell'adozione degli atti fondamentali
previsti dal secondo comma dell'art.32 della legge 8-6-1990 n. 142. Sono inoltre
di competenza del consiglio gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti da
altre disposizioni di legge.
3. Le competenze del consiglio non sono delegabili ad altri organi.
▲
Art.14 Funzioni di indirizzo politico amministrativo
1. Il consiglio definisce i propri indirizzi politico-amministrativi attraverso
la programmazione generale e gli atti fondamentali che guidano l'attività
dell'ente.
2. Detti indirizzi riguardano in particolare:
a) Il funzionamento e la disciplina del sistema istituzionale: degli organi
elettivi, degli istituti di partecipazione, degli enti dipendenti, delle forme
associative e di collaborazione;
b) L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, come definito da normative
regolamentari;
c) La pianificazione, annuale e pluriennale, della finanza, degli investimenti,
della gestione patrimoniale;
d) la pianificazione socio economica e territoriale;
e) la programmazione attuativa;
f) L'azione delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza.
3. Il Consiglio può determinare criteri guida per l'attuazione degli atti
fondamentali e può adottare risoluzioni per promuovere e indirizzare l'attività
degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione.
4. Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per
esprimere, nel rispetto della pluralità delle opinioni, la sensibilità e gli
orientamenti nello stesso presenti su temi e avvenimenti di carattere politico,
sociale, economico, nonchè la partecipazione dei cittadini agli eventi che
interessano la comunità nazionale ed internazionale.
▲
Art.15 Funzioni di controllo politico amministrativo
1. Il consiglio esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con
le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamenti, per le attività:
a) Degli organi elettivi del comune;
b) Delle aziende speciali, delle istituzioni e di ogni altra forma di gestione a
cui partecipi il comune.
2. Il consiglio verifica, in particolare, la coerenza dell'attività dei soggetti
e organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali assunti e con
gli atti fondamentali approvati.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del primo comma l'attività di
controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dai
rispettivi ordinamenti.
▲
Art.16 Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali
1. Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni
senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto.
2. Ogni consigliere comunale, nel rispetto delle procedure stabilite dal
regolamento, ha diritto di esercitare 1' iniziativa per tutti gli atti e
provvedimenti sottoposti alla competenza del consiglio; presentare all'esame del
consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e
risoluzioni, ottenere dagli uffici comunali ogni informazione e documentazione
utili allo svolgimento del mandato e esercitare lo stesso diritto, nei confronti
degli enti e aziende dipendenti.
3. Il consigliere comunale ha il dovere di partecipare alle attività comunali,
in particolare con la presenza alle riunioni di consiglio e di commissione.
4. Ai capigruppo consiliari sono trasmessi in elenco, contestualmente
all'affissione all'Albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta. I relativi
testi, sono messi a disposizione dei consiglieri comunali per la consultazione
nell'ufficio individuato dal regolamento e per l'eventuale estrazione di copia.
5. Il consigliere ha l'obbligo di conservare il segreto, nei casi previsti dalla
legge, sulle notizie e sugli atti conosciuti nell'esercizio delle proprie
funzioni.
▲
Art.17 Dimissioni del Consigliere Comunale
1. Le dimissioni sono indirizzate al Consiglio, tramite il Presidente del
Consiglio e protocollate immediatamente nell'ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci.
2. Il Consiglio ha l'obbligo di provvedere alla surrogazione del dimissionario
entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora i
consiglieri dimissionari siano più di uno, il Consiglio provvede alla surroga
con separate votazioni, seguendo l'ordine cronologico di protocollazione delle
dimissioni.
▲
Art.18 Gruppi consiliari e conferenza dei capi gruppo
1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, nel
caso in cui in una lista sia eletto un solo consigliere, a questo sono
riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo
consiliare.
2. I consiglieri che dichiarano di non voler più appartenere al proprio gruppo
possono aderire ad altro gruppo esistente o confluire nel gruppo misto che viene
costituito ipso facto con il primo distacco.
3. Ciascun gruppo comunica al Segretario Generale il nome del capogruppo per
l'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, statuto, regolamento. In
mancanza di tale comunicazione, viene considerato capogruppo il consigliere del
gruppo che abbia la maggiore cifra elettorale.
4. Il Presidente del Consiglio può sentire la Conferenza dei Capigruppo, dallo
stesso presieduta, ogniqualvolta lo ritiene necessario per un migliore
svolgimento dei lavori consiliari. Il Sindaco può anche sentire la Conferenza
dei Capigruppo in ordine alla richiesta da avanzare al Presidente per la
formulazione dell'ordine del giorno e per qualsiasi altro problema di carattere
generale e organizzativo della programmazione delle sedute.
5. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo,
le norme per il suo funzionamento, i rapporti con il Presidente del Consiglio e
il Sindaco, con la giunta comunale e le commissioni consiliari.
6. Il regolamento potrà definire i mezzi e le strutture poste a disposizione dei
gruppi consiliari per agevolare l'esercizio delle loro funzioni.
▲
Art.19 Prima seduta del Consiglio
1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal
Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve
tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.
2. E' presieduta dal Consigliere Anziano o in caso di sua assenza, impedimento o
rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa
il posto immediatamente successivo con esclusione dei consiglieri candidati alla
carica di Sindaco.
3. È Consigliere anziano colui che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale
individuale.
4. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla
convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco ed all'elezione del Presidente e
del Vicepresidente.
▲
Art.20 Presidenza del Consiglio
1. Il consiglio comunale ha un presidente ed un vicepresidente eletti tra i
propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a
maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Non può essere eletto il Sindaco.
3. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la
maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il
raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.
4. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio
procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano
riportato il maggior numero di voti.
5. In caso di parità di voti entrano in ballottaggio il consigliere o i
consiglieri più anziani di età.
6. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che
li ha espressi;
7. Possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di
approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge,
dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti
pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o
lesivi del prestigio del Consiglio stesso.
8. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei
consiglieri assegnati; e' discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni
dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei
2/ 3 dei consiglieri assegnati.
9. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con
precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le
modalità previste dai precedenti commi.
10. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di
sua assenza o impedimento temporaneo.
11. Al Presidente e al Vicepresidente e' fatto divieto di assumere o esercitare
ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti
esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non
competa loro per effetto della carica rivestita.
12. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale può prevedere la
istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il
presidente nell'esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di
costituzione, la composizione e la organizzazione.
13. Al Consiglio è assicurata una sufficiente dotazione di risorse finanziarie,
di mezzi e di personale per il funzionamento.
▲
Art.21 Attribuzioni del Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio:
1. Rappresenta il Consiglio comunale;
2. Convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco,
presiede la seduta e ne dirige i lavori;
3. Decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni
procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del
Consiglio, la decisione è rimessa comunque al Consiglio, ove ciò sia richiesto
da almeno un quinto dei consiglieri assegnati;
4. ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
5. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
6. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
7. insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
8. assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai
singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
9. esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti
dell'ente.
10. Il Presidente del consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel
rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
▲
Art.22 Funzionamento del Consiglio
1. Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria almeno due volte
all'anno per deliberare i documenti dei bilancio preventivo e il conto
consuntivo.
2. Viene convocato in sessione straordinaria per trattare gli oggetti di
competenza.
3. Su richiesta del Sindaco, il Presidente del Consiglio o chi ne fa le veci,
sentita la Conferenza dei Capigruppo, convoca il Consiglio Comunale. Lo stesso
Presidente è tenuto a formulare l'ordine del giorno inserendo le questioni
richieste.
4. La richiesta di convocazione può essere inoltrata anche da un quinto dei
consiglieri ed la decisione di accoglibilità deve essere confermata dalla
conferenza dei capigruppo, in tal caso il Consiglio deve essere riunito entro 20
giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. L'avviso con l'elenco degli oggetti per le sedute ordinarie deve essere
recapitato almeno cinque giorni liberi prima della riunione.
6. L'avviso di convocazione per le altre sedute è consegnato almeno tre giorni
liberi prima della riunione, e non meno di 24 ore prima, in caso di urgenza
derivata da motivi rilevanti e indilazionabili.
7. La consegna degli avvisi avviene con le modalità determinate dalla legge e
dal Regolamento del Consiglio comunale.
8. Della convocazione del consiglio e dell'ordine del giorno, è data diffusione
attraverso l'albo pretorio e gli altri mezzi di comunicazione definiti dal
regolamento.
9. Le sedute, del consiglio sono pubbliche salvo i casi che implichino
valutazioni su persone. Il regolamento determina le modalità esecutive.
10. Il regolamento del consiglio ne disciplina il funzionamento ivi compreso:
l'ordine degli interventi, la loro durata, le modalità del voto, nonchè la
partecipazione di rappresentanti di enti e aziende dipendenti, di esperti e di
personalità del mondo politico, culturale e scientifico.
11. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni
consultive, referenti e di assistenza; lo stesso può farsi assistere nella
redazione del verbale.
12. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal presidente della seduta
e dal segretario generale.
▲
Art.23 Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in
commissioni consiliari permanenti.
2. Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di
proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione,
il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
3. I lavori delle commissioni consiliari sono pubblici.
4. Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed
istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del
Consiglio.
5. Le commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva
competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e
programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
6. Esse esercitano altresì il controllo politico - amministrativo sull'andamento
delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate
dal Comune, nonchè sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
7. Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle
loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il
Sindaco, gli Assessori, i Dirigenti ed il Segretario, i quali hanno l'obbligo di
intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi
delle commissioni.
8. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e
promuovere con le modalità previste dal regolamento l'approvazione da parte del
Consiglio di atti di indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni,
modifiche e varianti.
▲
Art.24 Commissioni speciali
1. Il Consiglio Comunale con le modalità di cui all'articolo precedente,
istituisce:
a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in
generale di esaminare per riferire al Consiglio argomenti ritenuti di
particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
b) Commissioni d'indagine alle quali i titolari degli Uffici del Comune, di
Enti, Istituzioni o associazioni hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le
informazioni necessarie, senza vincoli di segreto di ufficio;
2. Le commissioni nominano nel loro seno il Presidente, il Vice Presidente ed il
Segretario.
3. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una Commissione
d'indagine, indicandone i motivi. La relativa deliberazione istitutiva deve
essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni
speciali.
▲
Capo III
Sindaco e Giunta Comunale
Art.25 Il Sindaco
1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente
dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione
dell'Ente; sovrintende all'andamento generale dell'Ente; provvede a dare impulso
all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
3. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza e
l'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati
dal Consiglio.
4. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla
legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità
previste dalle leggi e dallo statuto.
5. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
6. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al
Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente,
pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione,
le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di
tutti cittadini".
7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica
e del Comune, da portare a tracolla della spalla destra.
▲
Art.26 Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del
giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione
degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi
dal Consiglio Comunale coordina ed organizza gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con
i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al
pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare
l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i
termini previsti dalla legge ovvero entro quelli di scadenza del precedente
incarico.
5. Il Sindaco nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle norme
vigenti il Segretario Generale, il Direttore Generale e il vice segretario
generale.
6. Conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi
nonchè quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le
modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi. Può attribuire ai dirigenti anche funzioni non comprese fra quelle
degli uffici cui sono preposti.
7. Può richiedere al Segretario Generale, qualora ritenga che atti di competenza
dei dirigenti siano illegittimi, o al Direttore Generale qualora ritenga che
siano in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi degli organi elettivi o
comunque non rispondenti agli interessi del Comune, di provvedere alla
sospensione, all'annullamento o alla revoca degli atti medesimi. In questi casi,
quando occorre, i relativi provvedimenti sono avocati dal Segretario Generale o
dal Direttore Generale, o da loro rimessi ad altri dirigenti con specifiche
istruzioni.
8. Il Sindaco indice i referendum comunali.
9. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto
assumono il nome di decreti.
10. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
11. Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e
decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione
delle liti.
12. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto,
dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali
e provinciali attribuite o delegate al Comune.
▲
Art.27 Il Vice Sindaco
1. Il Sindaco nomina tra gli assessori un Vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente
assente, impedito o sospeso dalla carica.
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione
del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.
▲
Art.28 Deleghe ed incarichi
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle
proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei
modi e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti
contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di
chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale, di capo e
responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie
funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a
determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega in forma scritta obbligatoria indica l'oggetto, la materia,
gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve
contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata ed il
suo specifico contenuto.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce,
ed il Sindaco anche dopo aver rilasciato delega può continuare ad esercitare le
proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento
amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella
di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna
specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale
nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al
Prefetto.
10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere
attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare
determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo
svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto
amministrativo ad efficacia esterna.
12. Non è consentita la mera delega di firma.
▲
Art.29 Cessazione dalla carica di Sindaco
1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il
decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento
del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove
elezioni.
3. Nei casi previsti dal precedente comma le funzioni del Sindaco sono assunte
dal Vice Sindaco.
4. Non accade la sostituzione del Sindaco nel caso in cui, in conseguenza dello
scioglimento del Consiglio Comunale, si proceda anche alla nomina del
Commissario.
5. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del
Consiglio, il quale ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi
dieci giorni.
6. Una volta trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione, le
dimissioni divengono irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla
carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del
Consiglio Comunale.
▲
Art.30 Composizione della Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da Assessori compreso il
Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del
Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità
ed eleggibilità a consigliere comunale.
3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
4. In caso di nomina, il Consigliere cessa dalla carica all'atto
dell'accettazione e al suo posto subentra il primo dei non eletti.
5. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra
loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il
coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado
del Sindaco, nè chi abbia ricoperto la carica di Assessore consecutivamente nei
due precedenti mandati amministrativi.
6. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del comune presso
enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'ente, se non nei
casi in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita.
7. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e
compatibilità dei propri componenti.
8. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni
consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero
legale per la validità delle riunioni.
9. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle
informazioni e di depositare proposte rivolte al consiglio. Non possono
presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
▲
Art.31 Funzionamento della Giunta
1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio
della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità di
indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle
decisioni.
3. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei
sui componenti, compreso il Sindaco.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale
il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. A discrezione del Sindaco possono partecipare ai lavori della giunta
dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità al fine di acquisire
elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
8. Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non
previsto dallo Statuto.
▲
Art.32 Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per
1'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e
d'impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla
legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del
Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei dirigenti.
3. Rientra nella competenza della Giunta la adozione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio.
▲
Art.33 Revoca degli Assessori
1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico
uno o più Assessori, provvedendo con un conseguente atto alla nomina dei
sostituti.
2. La revoca è motivata, con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario
ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi
dei nuovi assessori.
▲
Art.34 Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della
Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due
quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci
giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga approvata, il Segretario
Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti
provvedimenti di scioglimento del Consiglio e della nomina del Commissario.
▲
Art.35 Divieto generale di incarichi e consulenze
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed al Consiglieri Comunali è
vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito,
presso il comune, nonchè presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E' fatto altresì divieto al medesimi soggetti di cui al primo comma di
effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o
altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
▲
Art.36 Pubblicità delle spese elettorali
1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e ciascuna
lista partecipante alle elezioni devono presentare al Segretario Comunale, al
momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla
spesa che si prevede di sostenere per la campagna elettorale, indicando anche le
relative fonti di finanziamento.
2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
3. Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, i
candidati Sindaci nominati consiglieri, i Consiglieri Comunali e i
rappresentanti delle liste presentano il rendiconto delle spese, raggruppate per
categoria.
4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni
consecutivi e restano depositati in Comune per la consultazione anche
successivamente alla scadenza del periodo di pubblicazione. Chiunque ha la
possibilità di richiederne copia.
▲