Ordinanza n.7 del 5.02.2021: "Divieto stazionamento in alcune vie e piazze in San Pietro Vernotico"

Tipologia
Notizia
Data
05/02/2021

Con Ordinanza sindacale n.7 del 5.02.2021, è stato disposto quanto segue:

  • il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 19,00 dei giorni sotto indicati sino alle ore 5.00 del successivo mattino nelle seguenti vie o piazze: Piazza del Popolo, Via Mercato, Via San Pietro, Vico Gagliano, Via Pennetti, Via Brindisi per tutto il tratto dall’incrocio con Via Mazzini e Via Mare all’incrocio con Via Don Vincenzo Marzo e Via Puccini, Giardinetti in Via Gianturco, Piazza Mercato, Piazza Modugno (giardinetti e parcheggio destinato ad area mercatale compreso), giardinetti a servizio delle Ferrovie dello Stato, Piazzale Padre Pio, Piazza San Pietro;
  • Il divieto di stazionamento fa in ogni caso salva la possibilità di passaggio, oltre che di accesso e deflusso di persone agli esercizi commerciali legittimamente autorizzati a svolgere attività in locali o su area pubblica (rispettando gli orari differenziati in funzione delle attività svolte e della zona arancione che caratterizza il nostro territorio), anche per attività di somministrazione alimenti, nonchè alle abitazioni private, alle sedi di associazioni od altre attività, professionali, commerciali, sindacati, e di altro genere ubicate nelle zone interessate al presente atto. Resta fermo naturalmente in ogni punto del territorio comunale il divieto di assembramento;
  • le attività di somministrazione di alimenti e bevande (alcoliche e non alcoliche), esercitate utilizzando distributori e/o apparecchi automatici self service (e quindi prive di personale dipendente che operi in loco), potranno svolgere attività di vendita dalle ore 5,00 del mattino alle ore 18,00 di ogni giorno, con divieto di funzionamento degli apparecchi self service destinati a vendita di alimenti e bevande dalle ore 18,00 alle ore 04,59 del giorno successivo;

Il presente provvedimento avrà efficacia per i giorni 5,6,7,11,12,13,14 febbraio 2021, tenendo conto di quanto segnalato dalle Forze dell’Ordine, salvo proroga od anticipata revoca in funzione del mutato quadro epidemiologico non solo regionale, ma anche locale e dei riscontri ottenuti in fase di controllo del territorio.

La violazione della disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000 per ogni violazione.

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